|
I fondi
speculativi sono
fondi comuni di investimento che
possono essere istituiti sia in forma aperta sia in
forma chiusa, e che non sono sottoposti a predefiniti
vincoli in materia di oggetto dell'investimento.
Il fondo
speculativo costituisce uno schema strutturale atipico,
disciplinato esclusivamente da regole negoziali e,
quindi, astrattamente disancorato dall'alternativa
dicotomica classica aperto/chiuso, sia per ciò che
attiene alle modalità di partecipazione, sia con
riferimento all'oggetto di investimento del patrimonio
del fondo.
Le
caratteristiche
- Le
società di gestione del risparmio (SGR) possono istruire
fondi speculativi il cui patrimonio è diviso in beni,
anche diversi da quelli stabiliti in via generale per i
fondi comuni di investimento, in deroga alle norme
prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio
stabile della Banca d'Italia con regolamento del 20
settembre 1999
- Il
numero dei soggetti che partecipano a ciascun fondo non
può superare le 100 unità
-
L'ammontare minimo di ciascuna sottoscrizione non può
essere inferiore a 1 milione di Euro
- Le quote
non possono essere oggetto di sollecitazione
all'investimento
- Il
regolamento del fondo deve menzionare la rischiosità
dell'investimento e la circostanza che esso avviene in
deroga ai divieti e alle norme prudenziali di
contenimento e frazionamento del rischio stabiliti dalla
Banca d'Italia.
- Nel
regolamento del fondo sono indicati i beni oggetto
dell'investimento e le modalità di partecipazione con
riferimento all'adesione dei partecipanti e al rimborso
delle quote.
- In
considerazione dei potenziali effetti che i fondi
speculativi possono avere sulla stabilità della SGR che
abbiamo oggetto esclusivo l'istituzione o la gestione di
fondi speculativi.
Altre
Informazioni:
|