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Fondi Comuni Speculativi

 

I fondi speculativi sono fondi comuni di investimento che possono essere istituiti sia in forma aperta sia in forma chiusa, e che non sono sottoposti a predefiniti vincoli in materia di oggetto dell'investimento.

Il fondo speculativo costituisce uno schema strutturale atipico, disciplinato esclusivamente da regole negoziali e, quindi, astrattamente disancorato dall'alternativa dicotomica classica aperto/chiuso, sia per ciò che attiene alle modalità di partecipazione, sia con riferimento all'oggetto di investimento del patrimonio del fondo.

 

 

 

Le caratteristiche

 

- Le società di gestione del risparmio (SGR) possono istruire fondi speculativi il cui patrimonio è diviso in beni, anche diversi da quelli stabiliti in via generale per i fondi comuni di investimento, in deroga alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabile della Banca d'Italia con regolamento del 20 settembre 1999

 

- Il numero dei soggetti che partecipano a ciascun fondo non può superare le 100 unità

 

- L'ammontare minimo di ciascuna sottoscrizione non può essere inferiore a 1 milione di Euro

 

- Le quote non possono essere oggetto di sollecitazione all'investimento

 

- Il regolamento del fondo deve menzionare la rischiosità dell'investimento e la circostanza che esso avviene in deroga ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabiliti dalla Banca d'Italia.

 

- Nel regolamento del fondo sono indicati i beni oggetto dell'investimento e le modalità di partecipazione con riferimento all'adesione dei partecipanti e al rimborso delle quote.

 

- In considerazione dei potenziali effetti che i fondi speculativi possono avere sulla stabilità della SGR che abbiamo oggetto esclusivo l'istituzione o la gestione di fondi speculativi.

 

 

 

Altre Informazioni:

 

 

 

 


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