Homepage

Investimenti

Mutui

Prestiti

Conti Online

Contattaci


Investimenti

Obbligazioni

- Cosa sono

- Titoli di Stato

- Tasso Fisso

- Zero Coupon

- Tasso Variabile

- Strutturate

- Subordinate

- Corporate

 

Azioni

- Cosa sono

- Come selezionarle

- Corso Analisi Tecnica,

interpretare i grafici.

- Gli Indici Italiani & Mondiali

- Quotazioni in tempo reale

- Marginazione e Scoperto

 

Derivati

- Cosa sono le Opzioni

- Proprietà delle Opzioni

- Cosa sono i Futures

- Azioni & Opzioni insieme

- Strategie con opzioni

- Covered Warrant

- Swaps

- Swaps su tassi di interesse

- Swaps su valute

 

Fondi

- Come funzionano i Fondi

- Fondi Comuni Aperti

- Fondi Comuni Chiusi

- Fondi Comuni Speculativi

- Sicav

- Fondi Comuni Azionari

- Fondi Comuni Flessibili

- Fondi Comuni Bilanciati

- Fondi Comuni Obbligazionari

- Fondi Comuni Monetari

- Fondi di Fondi

- PAC

 

ETF

- Exchange Traded Found

 

Cambi

- Forex

 

WebTV

- Guarda Bloomberg Tv gratis

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fondi Comuni Aperti

 

I fondi comuni di investimento aperti sono patrimoni autonomi gestiti in monte, suddivisi in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti che hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità previste dallo schema di funzionamento del fondo.

Il fondo aperto, cioè a capitale variabile, rappresenta la forma più comunemente utilizzata nel campo dei fondi comuni di investimenti. Il suo capitale può variare continuamente in relazione degli acquisti e alle vendite realizzate sul mercato a opera dei gestori del fondo, e all'andamento del saldo netto tra nuova raccolta e riscatti chiesti dai partecipanti al patrimonio comune, e il prezzo di ciascuna parte si determina come rapporto tra il totale delle attività nette del fondo e il numero delle quote in circolazione.

I partecipanti al fondo aperto hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo

 

 

 

Come sono organizzati

 

La struttura organizzativa dei fondi comuni di investimento poggia su: la società di gestione del risparmio, la banca depositaria, l'insieme dei partecipanti. Sul complesso delle attività che svolgono questi soggetti è previsto il controllo da parte della Banca d'Italia e della Consob.

I capitali versati dai sottoscrittori formano un compendio patrimoniale autonomo (fondo comune) sul quale la società di gestione del risparmio esercita le funzioni di amministrazione e la banca depositaria quelle di custodia dei titoli e di controllo sull'attività svolta dalle società di gestione del risparmio, assumendosene le relative responsabilità.

I fondi comuni di investimento si caratterizzano per l'offerta di gestioni professionali del risparmio, in campi a elevato rischio e di non facile accesso all'investitore individuale che:

 

a) Non dispone di adeguati mezzi finanziari per realizzare un valido frazionamento del rischio mediante un'opportuna articolazione dell'investimento in titoli.

 

b) Non dispone di sufficienti elementi conoscitivi per scegliere in quali strumenti finanziari investire.

 

c) Non ha tempo per seguire con la necessaria attenzione o tempestività l'andamento del proprio investimento.

 

L gestione del fondo viene infatti affidata a soggetti specializzati che procedono a una ragionata selezione degli investimenti, tenuti continuamente sotto controllo al fine di ottimizzare i risultati in relazione alle tendenze dei corsi e dei rendimenti offerti dai vari comparti del mercato.

 

 

 

Il regolamento del fondo

 

Il rapporto di partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinato dal regolamento del fondo.

La Banca d'Italia approva il regolamento del fondo e le sue modificazione, valutandone in particolare la completezza e la compatibilità con i criteri stabiliti dalla legge. Il regolamento si intende approvato quando, trascorsi quattro mesi dalla presentazione, la Banca d'Italia non abbia adottato un provvedimento di diniego.

Le società che gestiscono più fondi comuni possono predisporre un regolamento unico, nel quale le previsioni comuni sono riportate una sola volta, mentre gli aspetti peculiari della regolamentazione di ognuno di essi sono previsti da articoli dedicati a ciascun fondo.

Il regolamento di ciascun fondo comuni di investimento definisce le caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento, indica la società promotrice, il gestore, se diverso dalla società promotrice, e la banca depositaria, definisce la ripartizione dei compiti tra i soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo.

 

 

 

La partecipazione al fondo

 

La partecipazione al fondo comune si realizza tramite sottoscrizione delle quote del fondo o acquisto a qualsiasi titolo del certificato rappresentativo delle stesse.

I soggetti interessati a partecipare a un fondo aperto possono sottoscrivere le quote del fondo o le quote di un comparto del fondo stesso, se questo è suddiviso in comparti, mediante versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione. Il testo regolamentare definisce le modalità di sottoscrizione delle quote.

 

 

 

Le Quote di partecipazione

 

sono tutte di uguale valore e con uguali diritti, sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore, a scelta dell'investitore. I certificati al portatore recano una serie numerica diversa da quelli nominativi. I certificati dei fondi comuni per i quali è prevista la distribuzione dei proventi realizzati ai partecipanti recano inoltre il foglio cedole.

In tutti i casi in cui è previsto un ammontare minimo di sottoscrizione del fondo il valore iniziale di ciascuna quota o azione non può essere a esso inferiore. Le quote non possono essere anche successivamente frazionate, ove non siano ammesse alle negoziazione su un mercato regolamentato.

 

 

 

Il rimborso delle quote

 

I partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote. Il rimborso deve essere eseguito in denaro, entro 15 giorni dalla richiesta. Il regolamento deve indicare i casi, di natura eccezionale, in cui il rimborso può essere sospeso dalla SGR per un periodo non superiore a un mese.

Il regolamento stabilisce i criteri in base ai quali è univocamente determinato il valore unitario di rimborso delle quote, tenendo conto del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Il regolamento può altresì prevedere che, ove la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo/comparto (switch) sia di importo rilevante anche in relazione alle dimensioni del fondo, il valore di rimborso sia determinato secondo modalità diverse da quelle ordinarie.

 

 

Spese a carico del Fondo

 

Al fondo possono essere imputate i seguenti oneri:

 

- La provvigione di gestione

- Il compenso da riconoscere alla banca depositaria per le funzioni da questa svolte

- Gli oneri connessi all'eventuale acquisizione e alla dismissione delle attività del fondo

- Gli oneri connessi all'eventuale quotazione dei certificati rappresentativi delle quote

- Le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del fondo, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico, purchè tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote.

- Le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del fondo.

- Gli oneri finanziari per i debiti assunti dal fondo

- Le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del fondo

- Gli oneri fiscali di pertinenza del fondo

- Il contributi di vigilanza che la SGR è tenuta a versare annualmente alla Consob per il fondo.

 

 

 

Le spese a carico dei singoli partecipanti

 

- Commissioni di sottoscrizione, le quali sono prelevate sull'ammontare delle somme investite e possono essere espresse in termini assoluti o in percentuale della somma investita.

- Commissioni di rimborso

- Diritti fissi

- Rimborsi delle spese

 


© InvestimentiMobiliari.com - WebMaster Sala Marco - SITEMAP - Link - Disclaimer