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I fondi
comuni di investimento aperti sono patrimoni autonomi
gestiti in monte, suddivisi in quote, di pertinenza di
una pluralità di partecipanti che hanno diritto di
chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote
secondo le modalità previste dallo schema di
funzionamento del fondo.
Il fondo
aperto, cioè a capitale variabile, rappresenta la forma
più comunemente utilizzata nel campo dei fondi comuni di
investimenti. Il suo capitale può variare continuamente
in relazione degli acquisti e alle vendite realizzate
sul mercato a opera dei gestori del fondo, e
all'andamento del saldo netto tra nuova raccolta e
riscatti chiesti dai partecipanti al patrimonio comune,
e il prezzo di ciascuna parte si determina come rapporto
tra il totale delle attività nette del fondo e il numero
delle quote in circolazione.
I
partecipanti al fondo aperto hanno diritto di chiedere,
in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le
modalità previste dalle regole di funzionamento del
fondo
Come
sono organizzati
La
struttura organizzativa dei fondi comuni di investimento
poggia su: la società di gestione del risparmio, la
banca depositaria, l'insieme dei partecipanti. Sul
complesso delle attività che svolgono questi soggetti è
previsto il controllo da parte della Banca d'Italia e
della Consob.
I capitali
versati dai sottoscrittori formano un compendio
patrimoniale autonomo (fondo comune) sul quale la
società di gestione del risparmio esercita le funzioni
di amministrazione e la banca depositaria quelle di
custodia dei titoli e di controllo sull'attività svolta
dalle società di gestione del risparmio, assumendosene
le relative responsabilità.
I fondi
comuni di investimento si caratterizzano per l'offerta
di gestioni professionali del risparmio, in campi a
elevato rischio e di non facile accesso all'investitore
individuale che:
a) Non
dispone di adeguati mezzi finanziari per realizzare un
valido frazionamento del rischio mediante un'opportuna
articolazione dell'investimento in titoli.
b) Non
dispone di sufficienti elementi conoscitivi per
scegliere in quali strumenti finanziari investire.
c) Non ha
tempo per seguire con la necessaria attenzione o
tempestività l'andamento del proprio investimento.
L gestione
del fondo viene infatti affidata a soggetti
specializzati che procedono a una ragionata selezione
degli investimenti, tenuti continuamente sotto controllo
al fine di ottimizzare i risultati in relazione alle
tendenze dei corsi e dei rendimenti offerti dai vari
comparti del mercato.
Il
regolamento del fondo
Il
rapporto di partecipazione al fondo comune di
investimento è disciplinato dal regolamento del fondo.
La Banca
d'Italia approva il regolamento del fondo e le sue
modificazione, valutandone in particolare la completezza
e la compatibilità con i criteri stabiliti dalla legge.
Il regolamento si intende approvato quando, trascorsi
quattro mesi dalla presentazione, la Banca d'Italia non
abbia adottato un provvedimento di diniego.
Le società
che gestiscono più fondi comuni possono predisporre un
regolamento unico, nel quale le previsioni comuni sono
riportate una sola volta, mentre gli aspetti peculiari
della regolamentazione di ognuno di essi sono previsti
da articoli dedicati a ciascun fondo.
Il
regolamento di ciascun fondo comuni di investimento
definisce le caratteristiche del fondo, ne disciplina il
funzionamento, indica la società promotrice, il gestore,
se diverso dalla società promotrice, e la banca
depositaria, definisce la ripartizione dei compiti tra i
soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali
soggetti e i partecipanti al fondo.
La
partecipazione al fondo
La
partecipazione al fondo comune si realizza tramite
sottoscrizione delle quote del fondo o acquisto a
qualsiasi titolo del certificato rappresentativo delle
stesse.
I soggetti
interessati a partecipare a un fondo aperto possono
sottoscrivere le quote del fondo o le quote di un
comparto del fondo stesso, se questo è suddiviso in
comparti, mediante versamento di un importo
corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
Il testo regolamentare definisce le modalità di
sottoscrizione delle quote.
Le
Quote di partecipazione
sono tutte
di uguale valore e con uguali diritti, sono
rappresentate da certificati nominativi o al portatore,
a scelta dell'investitore. I certificati al portatore
recano una serie numerica diversa da quelli nominativi.
I certificati dei fondi comuni per i quali è prevista la
distribuzione dei proventi realizzati ai partecipanti
recano inoltre il foglio cedole.
In tutti i
casi in cui è previsto un ammontare minimo di
sottoscrizione del fondo il valore iniziale di ciascuna
quota o azione non può essere a esso inferiore. Le quote
non possono essere anche successivamente frazionate, ove
non siano ammesse alle negoziazione su un mercato
regolamentato.
Il
rimborso delle quote
I
partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi
tempo, il rimborso delle quote. Il rimborso deve essere
eseguito in denaro, entro 15 giorni dalla richiesta. Il
regolamento deve indicare i casi, di natura eccezionale,
in cui il rimborso può essere sospeso dalla SGR per un
periodo non superiore a un mese.
Il
regolamento stabilisce i criteri in base ai quali è
univocamente determinato il valore unitario di rimborso
delle quote, tenendo conto del giorno di ricezione della
domanda da parte della SGR. Il regolamento può altresì
prevedere che, ove la richiesta di rimborso o di
passaggio ad altro fondo/comparto (switch) sia di
importo rilevante anche in relazione alle dimensioni del
fondo, il valore di rimborso sia determinato secondo
modalità diverse da quelle ordinarie.
Spese a
carico del Fondo
Al fondo
possono essere imputate i seguenti oneri:
- La
provvigione di gestione
- Il
compenso da riconoscere alla banca depositaria per le
funzioni da questa svolte
- Gli
oneri connessi all'eventuale acquisizione e alla
dismissione delle attività del fondo
- Gli
oneri connessi all'eventuale quotazione dei certificati
rappresentativi delle quote
- Le spese
di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei
prospetti periodici del fondo, i costi della stampa dei
documenti destinati al pubblico, purchè tali oneri non
attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al
collocamento delle quote.
- Le spese
di revisione della contabilità e dei rendiconti del
fondo.
- Gli
oneri finanziari per i debiti assunti dal fondo
- Le spese
legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse
del fondo
- Gli
oneri fiscali di pertinenza del fondo
- Il
contributi di vigilanza che la SGR è tenuta a versare
annualmente alla Consob per il fondo.
Le
spese a carico dei singoli partecipanti
-
Commissioni di sottoscrizione, le quali sono prelevate
sull'ammontare delle somme investite e possono essere
espresse in termini assoluti o in percentuale della
somma investita.
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Commissioni di rimborso
- Diritti
fissi
- Rimborsi
delle spese
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